Statuto

STATUTO

Real Academia Sancti Ambrosii Martyris

ART. 1 – (Denominazione e sede)

  1. E’ costituita, nel rispetto dell’ art. 36 e sgg. del Codice Civile l’associazione denominata:

“Real Academia Sancti Ambrosii Martyris”

con sede in via Alfonso Bartoli 25,  nel Comune di Ferentino (FR)

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 – (Finalità)

  1. L’associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e consegue finalità di solidarietà sociale ispirate dai più alti valori della cultura cristiana.

  2. Le finalità che si propone sono in particolare:

  • promuovere ed incrementare lo sviluppo della “Nobilis Academia Sancti Ambrosii Martyris”    incentivandone l’attuazione degli scopi filantropici, religiosi, culturali e quant’altro previsto dallo Statuto;

  • promuovere convegni, seminari, conferenze, simposi, dibattiti, proiezioni di film e documenti, corsi di formazione, di aggiornamento teorico-pratico di pubblica utilità rivolti alla cittadinanza e al mondo del volontariato, nonché qualsiasi tipo di attività sociale e di solidarietà;

  • organizzare soggiorni, viaggi e manifestazioni a scopo culturale in Italia e all’Estero;

  • conferire benemerenze, attestazioni di merito, premi, riconoscimenti, ed altri tipi di distinzione Accademica;

  • premiare benemerenze di Accademici e Studiosi;

  • riunire gli studiosi di storia, araldica,  e di ordini cavallereschi al fine di   favorire lo scambio di idee, di informazioni e notizie e promuovere utili forme di collaborazione fra i soci;

  • sviluppare gli studi storici, araldici,  di storia antica, e degli Ordini cavallereschi, promuovere pubblicazioni di monografie, libri e articoli eventualmente anche con proprie riviste;

  • raccogliere e conservare nel proprio archivio e nella propria biblioteca documenti e pubblicazioni in   materia araldica, genealogica e nobiliare, sugli Ordini cavallereschi e sulla storia delle famiglie nobili e notabili italiane (in particolare delle località della provincia di Frosinone) e straniere;

  • promuovere periodiche riunioni dei Soci, pubblici dibattiti, conferenze e convegni sugli argomenti   riguardanti la storia,   e gli ordini cavallereschi;

  • corrispondere con analoghe istituzioni estere e far conoscere quanto si fa in Italia nel campo di tali    Studi;

  • aderire, affiliarsi o gemellarsi ad associazioni o enti pubblici e privati al fine di favorire la realizzazione degli scopi suddetti;

  • curare tutti gli aspetti connessi e sussidiari delle attività sopra elencate;

  • essere un luogo di incontro, aggregazione e socializzazione per gli Accademici, familiari e amici;

  • assistenza sociale e socio sanitaria;

  • assistenza sanitaria;

  • beneficenza;

  • promozione e valorizzazione dei beni culturali;

  • tutela dei diritti civili;

  • promozione della cultura e dell’arte;

  • tutela e valorizzazione dell’ambiente.

ART. 3 – (Emblema)

  1. L’Accademia ha un proprio Emblema, come da tavola n. 1 allegata e così descritto:

Scudo ovale d’oro caricato dalla figura del santo su cavallo bianco con corazza ed elmo al naturale, tenete una lancia in sbarra con guidone di rosso caricato da un giglio d’argento. Alla bordura d’argento caricata dalla scritta “REAL ACADEMIA SANCTI AMBROSII MARTYRIS”. Lo scudo accollato a due palme di verde, passate in croce di Sant’Andrea legate da un nastro di rosso e sormontato da un anello d’oro gemmato.

ART. 4 – (Soci)

  1. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

  2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo

Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

  1. Sono previste 4 categorie di soci:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea.

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

benemeriti: sono persone, prive di diritto di voto, nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.

d’onore: sono eminenti personalità del mondo letterario, giuridico, storico, araldico e genealogico, oppure enti, organismi, istituzioni, società pubbliche o private,  religiose ecc. che a vario titolo operano per il bene comune, riconoscendo e condividendo i fini associativi.  I Soci Onorari sono nominati con deliberazione presa all’unanimità dei membri del Consiglio Direttivo,  non possono partecipare e non hanno diritto di voto nell’Assemblea Generale.  Gli stessi sono esentati dal pagamento della quota sociale.

  1. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

  2. L’associazione prevede l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.

ART. 5 – (Diritti e doveri dei soci)

  1. I soci maggiorenni hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

  2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.

  3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.

  4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 6 – (Recesso ed esclusione del socio)

  1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo

  2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.

  3. L’esclusione è deliberata dal Consiglio direttivo con possibilità di appello entro 30 giorni all’assemblea

E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 7 – (Organi sociali)

  1. Gli organi dell’associazione sono:

  • Assemblea dei soci,

  • Consiglio direttivo,

  • Presidente, 

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

ART. 8 – (Assemblea)

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.

  2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;

  3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.

  4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9- (Compiti dell’Assemblea)

  1. L’assemblea deve:

  • approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;

  • fissare l’importo della quota sociale annuale;

  • determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

  • approvare l’eventuale regolamento interno;

  • deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;

  • eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;

  • deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 10 – (Validità Assemblee)

  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

  2. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

  1. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).

  2. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di metà più uno dei soci  e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

  3. Solo i soci maggiorenni hanno diritto di voto

ART. 11 – (Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario  e sottoscritto dal presidente.

2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 12 – (Consiglio direttivo)

  1. Il consiglio direttivo è composto da numero tre membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.

  2. Il consiglio direttivo è validamente costituito  quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

  3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

  4. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 100 mandati.

ART. 13 – (Presidente) 

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 14 – (Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  1. quote e contributi degli associati;

  2. contributi di privati,

  3. eredità, donazioni e legati;

  4. altre entrate compatibili con la normativa in materia

  1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

  2. L’associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

ART. 15 – (Rendiconto economico-finanziario)

  1. Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

  2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato.

  3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 16 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

  1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.

  2. L’associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

ART. 17 – (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

 

 

 

 

 

Translate »